Tribunale di Bari del 2010 (04/06/2010)



La sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del mero usufruttuario di azioni deve essere qualificata come compiuta da un terzo, dal momento che, ai sensi dell’art. 2352 c.c., all’usufruttuario non spetta il diritto di opzione.

Anche nel caso di collocamento presso un terzo dell’aumento di capitale originariamente previsto per i soci, non è configurabile un obbligo per l’organo amministrativo di determinare un sovrapprezzo.

Il collocamento presso un terzo e senza sovrapprezzo di un aumento di capitale previsto per i soci, e da costoro non sottoscritto, non integra una fattispecie di nullità per contrarietà a norma imperativa, ma assume rilievo sul piano dei rapporti tra società ed organo amministrativo.

La dichiarazione del terzo di voler sottoscrivere l’aumento di capitale rimasto inoptato da parte dei soci costituisce una autonoma proposta contrattuale, la cui accettazione - tacita - deve ravvisarsi, nella fattispecie, nel ricevimento da parte dell’amministratore del versamento effettuato a tale titolo.

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