Tribunale di Bari, sez. II penale del 2017 (28/03/2017)



Non rientra nella nozione di "trasmissione" di programmi televisivi criptati la mera condotta di chi associa se stesso ad altre persone nella fruizione in ambiti extra-residenziali dello spettacolo televisivo, a prescindere dalla liceità o meno di ciò sul piano contrattuale e quindi civilistico, se manca il fine di lucro (Nel caso di specie non si era pervenuti ad un riscontro probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio circa la sussistenza del fine di lucro nella condotta del gestore del circolo. Nello specifico non era stata acquisita, nel contraddittorio delle parti, la prova che l'imputato avesse pubblicizzato l'evento sportivo trasmesso, la cui diffusione non poteva perciò ritenersi funzionale a far confluire nel locale un maggior numero di persone; per altro verso, il fatto sub judice si verificava all'interno di un circolo ricreativo, il quale non persegue statutariamente alcuna finalità di lucro, salva la prova contraria non ricorrente nel caso di specie; a corroborazione ulteriore di quanto sopra, veniva storicizzato che all'interno del pub, al momento dell'accertamento, erano presenti pochissimi avventori; veniva, infine, valorizzato il dato dell'assenza di riscontri probatori di sorta in ordine alla circostanza che il gestore avesse applicato un sovrapprezzo per la fruizione della trasmissione decodificata con la smart card per uso privato).

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