Tribunale di Bari del 1980 (21/11/1980)


La norma dell'art. 462 cod. civ. ha una portata generale e si riferisce alla capacità a succedere per ogni tipo di successione. La conferma dell'anzidetta portata generale dell'art. 462 cod. civ. e della sua inderogabilità per le successioni legittime, è data dal capoverso della stessa norma che chiaramente estende la capacità a succedere anche ai non concepiti, ma soltanto nelle successioni testamentarie. Se ne deve dedurre che, per le successioni legittime, in ogni caso, e, quindi, anche nel caso di successione per rappresentazione, possano ritenersi capaci di succedere solo coloro che sono nati o almeno concepiti al tempo dell'apertura della successione.Le norme statutarie di un consorzio di vigilanza e custodia che istituiscano categorie di associati con diritti ed obblighi differenziati sia in ordine ai poteri di amministrazione sia in ordine all’entità dei contributi da versare, sono compatibili con la disciplina delle associazioni non riconosciute (nella specie: lo statuto consortile prevedeva l'adesione di soci aggregati al solo effetto della fruizione delle prestazioni di guardiania e vigilanza erogate dal consorzio dietro corrispettivo proporzionalmente determinato in rapporto alla natura ed alle dimensioni dei beni oggetto di tali prestazioni).

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