Trattamento che non richiede l'identificazione (GDPR)



L'art. 11 del GDPR prevede che, in alcune ipotesi, il trattamento dei dati personali non richieda (o non richieda più) che il soggetto cui sono di pertinenza sia identificato.

Nel caso, ai sensi del par. 1, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.

Qualora, nei casi di cui al par. 1, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli artt. da 15 a art. 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

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