Di norma per tutte le cessioni
nota1 (di beni mobili, immobili ed aziende), il periodo di competenza
coincide con l’esercizio in cui si verifica il
trasferimento della proprietà (o la costituzione di diritti reali) (art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986), salvo le seguenti deroghe:
a) è possibile che nell’esercizio di redazione dell’atto di cessione per i beni immobili ovvero di consegna o spedizione per i mobili il trasferimento della proprietà non sia ancora avvenuto, ad esempio vendita
con riserva di gradimento (art. 1520 cod. civ.); vendita
a prova (art. 1521 cod. civ.); contratto estimatorio (art. 1556 cod. civ.); vendita di
cosa futura o di
cosa altrui (artt. 1472 e 1478 cod. civ.). In tutti questi casi in cui il passaggio della proprietà (o la costituzione di diritti reali) è
successivo, l’esercizio di competenza è spostato al periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento (vedi voce relativa alla
vendita obbligatoria). Sono irrilevanti i passaggi di proprietà anteriori;
b) per evitare comportamenti elusivi indipendentemente dal trasferimento della proprietà è disposto che:
- nella vendita con riserva della proprietà (o vendita con patto di riservato dominio, o vendita a rate), ove il differimento del trasferimento della proprietà assolve la funzione di garantire i diritti del cedente al pagamento del prezzo, i ricavi si considerano di competenza dell’esercizio in cui il bene è stato consegnato, anche se civilisticamente il trasferimento giuridico è soggetto alla condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo (art. 1523 cod. civ.);
- la locazione con clausola di trasferimento della proprietà, vincolante per ambedue le parti, è assimilata alla cessione vera e propria. Se la clausola di trasferimento non vincola entrambi, ma è posta solo come facoltà la cessione, avviene solo se e quando sia esercitato il riscatto.
Note
nota1
Il trasferimento può avvenire anche in forma coattiva per pubblica utilità (espropriazione per pubblica utilità). In tal caso l’effetto traslativo si verifica con il pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, indipendentemente dal decreto di esproprio avente natura dichiarativa emesso dal giudice dell’esecuzione (cfr. artt. 574 e 586 cod. proc. civ.).
Diversamente dalla vendita con riserva della proprietà, nella vendita a prova o con riserva di gradimento (art. 1520 cod. civ.), l’efficacia della vendita dipende dall’esito della prova o del gradimento e pertanto il corrispettivo si ha per conseguito solo al verificarsi di tale condizione (R.M. 26 giugno 1980, n. 9/1370).
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