Regime fiscale della vendita ad effetti obbligatori
Come per la vendita ad effetti reali, indipendentemente dall’oggetto del contratto (mobili, immobili, azienda, partecipazioni, ecc.), è opportuno distinguere a seconda che l’alienazione sia posta in essere da
privati ovvero nell’ambito dell’
esercizio di impresa, tanto sia per le imposte sui redditi, sia per l’IVA, sia per l’imposta di registro.
In tutti i casi con riguardo ai contratti di
vendita obbligatoria sotto indicati l’effetto traslativo si realizza nella:
- vendita di cosa altrui (art. 1478 cod. civ.), con l’acquisto da parte del venditore della res aliena;
- vendita di cose generiche (art. 1378 cod. civ.), con l’individuazione del bene;
- vendita di cosa futura (art. 1472 cod. civ.), quando viene ad esistenza il bene;
- vendita alternativa (art. 1286 cod. civ.), con la dichiarazione di scelta.
Se vuoi aggiornamenti su "Regime fiscale della vendita ad effetti obbligatori"
Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!