Cessione di beni


Di norma le operazioni di cessione sono composte di diverse fasi: trattative, invio ordine, stipula contratto, consegna bene, fatturazione, pagamento, termini o condizioni nota1.

Individuare il momento di competenza (art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986) è essenziale, non solo per una corretta contabilizzazione del costo o ricavo, ma anche per immettere o escludere i beni nel magazzino (occorre, infatti, corrispondenza tra la rappresentazione contabile dei costi e ricavi e le rimanenze).

In ossequio ad esigenze fiscali la legge indica differenti criteri per individuare il momento del trasferimento a seconda che si tratti della cessione di beni mobili, immobili o aziende che non coincidono necessariamente con il trasferimento della proprietà del bene o con costituzione di altro diritto reale:

a) beni mobili: per le cessioni di beni mobili (siano essi beni fungibili, beni specificamente individuati, beni registrati, compresi gli autoveicoli iscritti nei pubblici registri) i corrispettivi (e le spese) si considerano conseguiti
alla data della consegna o spedizione e non a quello di perfezionamento del contratto, ovvero non rileva il momento anteriore del trasferimento giuridico della proprietà nota2 nota3. La ratio va ricercata nell’esigenza di certezza dei rapporti fiscali e non nella presunzione civilistica di trasferimento della proprietà; sono, pertanto irrilevanti:
  • il passaggio proprietà e il passaggio dei rischi;
  • le clausole (cif, fas, fob, ecc.) che, secondo la disciplina civilistica, attengono, di regola, alla ripartizione dei costi del trasporto e non alle modalità della consegna e spedizione nota4;

b) immobili: di norma per individuare l’esercizio di competenza vale il momento della conclusione del contratto definitivo redatto per forma scritta ad substantiam a pena di nullità (art. 1350 cod. civ.), cioè il momento di perfezionamento del contratto (trasferimento del bene per effetto del consenso legittimamente manifestato delle parti, cfr. art. 1376 cod. civ., c.d. principio consensualistico). È irrilevante ogni altro evento, compresa l’immissione antecedente nel possesso dell’immobile.
Non è necessario che l’atto di cessione sia redatto per atto pubblico notarile; la forma pubblica è richiesta solo per la trascrizione nei registri immobiliari; ne consegue che anche la stipula dell’atto di cessione per scrittura privata (anche non autenticata) individua il periodo d’imposta;

c) aziende: valgono le stesse regole innanzi indicate per gli immobili; tuttavia se l’azienda è priva di immobili la cessione non richiede la forma scritta ad substantiam (la forma è richiesta solo ad probationem), ma è sufficiente un contratto in forma orale. Ne consegue che l’immissione nel possesso dell’azienda di un terzo, in mancanza di un contratto di affitto, potrà far presumere al Fisco il trasferimento dell’azienda in base al contratto verbale.

Note

nota1

Lo sconto sulla merce acquistata e praticato contestualmente al momento della vendita ed indicato debitamente in fattura mediante esclusione dal prezzo complessivo addebitato al cliente non costituisce rettifica di ricavo per la quale è richiesto un accordo scritto preesistente.
Ai fini delle imposte sui redditi non può applicarsi, per analogia, la disciplina IVA prevista per sconti, premi o abbuoni, considerato che la normativa sulle imposte dirette è autosufficiente e non presenta lacune da colmare in via analogica (Comm. trib. reg. Venezia 24 maggio 2010, n. 50/30/10).
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nota2

Cfr. Cass. 11 settembre 2001, n. 11604.
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nota3

Il significato civilistico di consegna va inteso nel senso di disponibilità materiale del bene.
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nota4

Per il trasporto di bene mobile a mezzo vettore, per accertare il trasferimento della disponibilità (giuridica) della merce è necessario tener conto, oltre che della data di spedizione che risulta dai documenti che ordinariamente accompagnano la merce, anche delle condizioni generali del contratto di trasporto (Cass. 22 gennaio 1999, n. 578).
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