L’apposizione di
condizioni sospensive o di
termini di efficacia al contratto di cessione (di beni mobili, immobili e aziende) determina lo
spostamento dell’esercizio di competenza. Queste, infatti, subordinano la stessa efficacia del contratto e differiscono il trasferimento della proprietà ad un momento futuro in cui sarà avverata la condizione o scaduto il termine, con la conseguenza che l’imputazione per competenza andrà effettuata con riguardo al momento successivo di
avveramento della condizione o di
scadenza del termine.
Anche se lecite, l’Amministrazione finanziaria guarda con sospetto tali clausole e considera fiscalmente irrilevanti le condizioni di mero stile, ad esempio quella apposta in una compravendita immobiliare ove il trasferimento della proprietà sia sospensivamente condizionato alla trascrizione del contratto
nota1.
Si consideri il seguente esempio: contratto di cessione di fabbricato concluso nel giugno 2010, con contestuale pagamento dell’intero corrispettivo, sottoposto alla condizione sospensiva che il Comune rilasci autorizzazione per uso ufficio. Se la condizione si avvera nel giugno 2011 (rilascio di autorizzazione), l’esercizio di imputazione del corrispettivo della cessione è il 2011.
Note
nota1
Nota Min. 10 dicembre 1977, n. 8/1209.
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