Transazione speciale



Il II comma dell'art. 1975 cod.civ. assume in considerazione la transazione che è stata stipulata in relazione ad un affare determinato (c.d. transazione speciale).

Essa è annullabile quando, successivamente al perfezionamento della medesima, vengono scoperti documenti che danno conto dell'insussistenza del diritto di una delle parti.

L'ipotesi di annullamento in esame viene ricondotta dalla dottrina prevalente alla patologia afferente all'errore nota1. Precisamente una delle parti si determina a concludere l'accordo transattivo in quanto erroneamente convinta che anche l'altra parte abbia comunque dalla sua argomenti giuridicamente fondati. Qualora in un tempo posteriore si rinvengano elementi documentali che provano la radicale assenza della base giuridica delle pretese dell'altra parte è chiaro che questa situazione può essere fatta valere ai fini della caducazione dell'atto. Non si vuole revocare la stabilità della transazione per la mancata corrispondenza tra quanto ritenuto in fase di perfezionamento dell'accordo transattivo ed i dati effettivi. Se così fosse è chiaro che mai nessuna transazione potrebbe dirsi al riparo dal problema in esame. La funzione pratica del tipo negoziale è proprio quella di eliminare una situazione di incertezza che può determinare l'insorgenza di una lite ovvero l'eliminazione di una lite attuale.

Si badi al fatto che, ai fini dell'impugnativa, occorre infatti che dal documento si evinca l'insussistenza del diritto (in quanto non mai sorto ovvero successivamente estinto per le cause più varie). Non sarebbe sufficiente che dalle risultanze documentali emergesse semplicemente un diritto diverso ovvero di minor consistenza nota2.

Ad esempio a Tizio, che ha venduto a Caio un terreno edificabile, viene successivamente contestata da parte dell'acquirente Caio l'esistenza di una servitù di passo a favore del fondo di Mevio. Costui pretende infatti di transitare su detto fondo in conformità a quanto risulta in un antico titolo di provenienza, nel quale veniva menzionata l'esistenza di detto diritto reale parziario. Viene pertanto conclusa tra Tizio, il quale aveva venduto il fondo libero da pesi e vincoli di qualsiasi specie e Caio una transazione in base alla quale il primo restituisce al secondo una parte del prezzo già versato. Successivamente si scopre una scrittura privata (perfezionata molti anni prima della vendita del fondo da Tizio a Caio e sconosciuta a Tizio in quanto intercorsa tra Mevio e Filano, dante causa di Tizio) nella quale Mevio dichiarava di aver perso qualsiasi diritto relativo a detta servitù in conseguenza del mancato utilizzo ultraventennale. La transazione tra Tizio e Caio non potrà non essere annullabile ad istanza del primo.

A questo riguardo non occorre, come manifestato dal tenore letterale del I comma dell'art. 1975 cod.civ. , che il documento rinvenuto fosse stato preventivamente nascosto dall'altra parte . E' sufficiente che esso non fosse noto alla parte e che in seguito, perfezionata la transazione, venga scoperto nota3 .

Sembra che l'errore rilevi ai fini della norma in esame indipendentemente dalla scusabilità o meno del medesimo: pertanto produce annullabilità la scoperta di un documento anche quando la parte che ha stipulato la transazione avrebbe dovuto conoscerne l'esistenza facendo uso dell'ordinaria diligenza nota4 .

Note

nota1

Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1986, p.357.
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nota2

Cfr.Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.178.
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nota3

Un'ipotesi particolare ricorre invece in presenza di un occultamento di documenti in occasione della stipulazione di una transazione speciale. Il celamento del documento renderebbe quest'ultimo rilevante ai fini dell'annullabilità della transazione anche in difetto della esplicita condizione di cui al II comma dell'art. 1975 cod.civ., cioè a dire l'evidenza dell'insussistenza del diritto. Sarebbe sufficiente la dimostrazione del fatto che la transazione sarebbe stata stipulata a condizioni differenti qualora fossero state conosciute le risultanze documentali occultate. In questo senso anche Santoro-Passarelli, cit., p.175 e Carresi, La transazione, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1966, p.219.
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nota4

Costanza, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.1817, pur affermando che nella fattispecie contemplata il presupposto dell'invalidità è costituito dall'errore, tuttavia ritiene che la suddetta invalidità "non possa essere fatta valere da colui che non ha conosciuto, al momento della conclusione del contratto, il documento per non aver provveduto a prenderne visione".
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Bibliografia

  • CARRESI, La transazione, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1966
  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986
  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986

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