Transazione generale e transazione speciale



Dall'art. 1975 cod.civ.  si ricava la distinzione tra transazione generale e transazione speciale.

Il I° comma della norma parla della prima come della transazione "che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti i loro affari che potessero esservi fra loro". Il II° comma riferisce invece della seconda come della "transazione quando non riguarda che un affare determinato".

Gli interpreti hanno a questo proposito dato due differenti definizioni della transazione generale.

Secondo un'opinione essa avrebbe ad oggetto semplicemente una pluralità di liti nota1. A parere di altri dovrebbe invece trattarsi di tutte le controversie comunque intercorrenti tra le parti nota2.

Il tenore letterale della norma rende plausibile quest'ultima interpretazione: non potrà dunque essere considerata generale quella transazione che, pur deducendo più di una questione controversa, non venga comunque a definire tutte le questioni che, al tempo in cui viene stipulata, intercorrono tra le parti. Se Tizio e Caio, desiderando evitare una lite relativamente a questioni di confine tra alcuni fondi di proprietà dell'uno e dell'altro siti in località diverse definiscono transattivamente questi problemi, rimanendo tra loro sul tappeto un'ulteriore controversia afferente ad una divisione ereditaria, non si può dire che la transazione intercorsa sia generale.

Come meglio sarà oggetto di indagine a proposito dell'una e dell'altra specie di transazione, qualora si scoprano nuovi documenti ignoti al tempo della stipulazione dell'accordo transattivo, la transazione speciale è annullabile, quella generale soltanto se una delle parti li ha nascosti all'altra.

Qual è la ragione di questa differenza?

Il motivo si può rinvenire nella considerazione in base alla quale nella transazione generale sarebbe estremamente difficile stabilire in quale misura le risultanze documentali prima ignote avrebbero inciso sulla volontà della parte nota3. Quando invece la transazione è speciale, diventa più agevole determinare l'incidenza del documento sulla sistemazione degli interessi raggiunta dalle parti. In quest'ultima ipotesi l'art. 1975  cod.civ. prescrive che la transazione sia annullabile soltanto se si prova che il contraente (alla stregua delle risultanze documentali scoperte) non poteva vantare alcun diritto. Nel primo caso la transazione è annullabile soltanto se si riesce a dar conto che l'altra parte aveva occultato il documento. Una siffatta condotta costituisce indubbiamente un indice del fatto che l'accordo transattivo non sarebbe stato perfezionato se la parte ne fosse stata a conoscenza nota4.

Note

nota1

Così D'Onofrio, Della transazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1962, p.237.
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nota2

In questo senso Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, pp.129 e 175.
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nota3

Analogo parere viene espresso da Costanza, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.1816.
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nota4

Cfr. Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.654. In questo caso, cioè, dalla circostanza dell'occultamento dei documenti ad opera di una parte, viene ricavata (con una presunzione iuris et de iure) l'essenzialità dell'errore in cui è incorsa l'altra parte (così Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p.299).
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Bibliografia

  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • D'ONOFRIO, Della transazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1959
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986

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