Il I° comma dell'art.
1975 cod.civ. prevede che la transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro (c.d. transazione generale) non può impugnarsi per il fatto che, posteriormente, una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.
Secondo un'opinione la norma conferirebbe rilievo ad una specifica ipotesi di
dolo negoziale la quale importerebbe annullabilità della transazione, ancorchè semplicemente incidente nota1. In altri termini, la transazione, come ogni contratto, è annullabile per dolo secondo i principi generali (artt.
1439 ,
1440 cod.civ.). Requisito ai fini dell'annullabilità è che la condotta ingannatrice (dunque animata da dolo, inteso questa volta come elemento soggettivo in capo al deceptor ) della controparte abbia determinato l'altra a concludere il contratto. Quando il contratto sarebbe stato egualmente concluso a condizioni differenti (dolo incidente) il contratto non è annullabile: si tratterà di una questione meramente risarcitoria.
Nel caso in esame una siffatta valutazione (quella cioè relativa alla efficienza del dolo) sarebbe estremamente difficile se non impossibile da compiersi. Ecco perchè la legge attribuisce
comunque al dolo dell'altro contraente l'effetto di rendere annullabile l'accordo transattivo.
Questa costruzione è stata contestata. La norma non richiederebbe il dolo dell'altro contraente, ma il semplice fatto che il documento sia stato nascosto, ciò che si sostanzierebbe piuttosto in un
errore dell'altro contraente
nota2.
A ben vedere il problema si riduce ad apprezzare la sostanza del dolo, che altro non è se non la condotta di chi fa cadere in errore l'altra parte. Non è detto che il dolo debba per forza consistere in artifizi o raggiri intesi come complessa messa in scena di una realtà insussistente. Sicuramente può essere considerato come comportamento ingannevole anche quello di colui che nasconde un documento importante ai fini della controversia
nota3.
Il vero dato problematico è piuttosto quello della
qualità dell'elemento soggettivo del contraente che abbia nascosto il documento.
Occorre necessariamente che costui abbia
volontariamente e scientemente nascosto il documento oppure
basta una condotta colposa? Normalmente ai fini del dolo inteso come vizio della volontà si reputa indispensabile lo specifico intento di colui che induce in errore il soggetto ingannato. La norma in esame non contiene nessun elemento idoneo a chiarire il punto: potrebbe ben sostenersi, a questo proposito, che il modo di disporre dell'art.
1975 cod.civ. renda rilevante, ai fini dell'annullabilità della transazione,
un errore eziologicamente riconducibile alla condotta occultatrice della controparte pure quand'essa sia semplicemente colposa. Il tutto si sostanzierebbe in una eccezionale rilevanza del dolo incidente e distinto da un comportamento del
deceptor anche soltanto contrassegnato dalla colpa di quest'ultimo
nota4.
Note
nota1
V. Carresi, La transazione, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1966, p.221; Pugliatti, Della transazione, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, p.477 e ss..
top1nota2
Si confronti Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.181.
top2nota3
I maggior problemi si riscontrano relativamente al dolo omissivo, non sicuramente in relazione a condotte come quelle del nascondimento, del celamento, che si concretano in attività materiali attive ben percepibili.
top3nota4
Così, tra gli altri, Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p.299.
top4Bibliografia
- CARRESI, La transazione, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1966
- GITTI, L'oggetto della transazione, Milano, 1999
- PUGLIATTI, Della transazione, Firenze, Comm. D'amelio-Finzi, 1949
- SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986