Rivalsa mediante ritenuta



Per ragioni di semplificazione e speditezza l’ordinamento si avvale per l’adempimento dell’obbligazione tributaria di soggetti diversi dal contribuente cui è imputabile il reddito tassabile.

Proprio in materia di imposte sui redditi sono previste le più importanti e ricorrenti fattispecie di rivalsa obbligatoria attuata mediante ritenuta (artt. 23-29, D.P.R. n. 600/1973).

È il caso del sostituto d’imposta cd. “obbligato di diritto”, cioè il soggetto sul quale non ricade il peso economico del tributo, ma solo l’obbligo del versamento di un’imposta o di un acconto d’imposta in luogo di altri (cd. sostituito) cui è riferibile il reddito prodotto e l’imposta dovuta.

Il meccanismo mediante il quale il sostituto procede al recupero nei riguardi del sostituito dell’imposta o della ritenuta d’acconto pagata per suo conto è appunto la “rivalsa” (art. 64, D.P.R. n. 600/1973). Il sostituto ha, quindi, il diritto/dovere di effettuare le ritenute sulle somme che corrisponde al sostituito, ad esempio in base ad un rapporto di lavoro dipendente, autonomo, ecc. (art. 23 e ss., D.P.R. n. 600/1973). Nell’ambito dell’obbligo di effettuare la rivalsa occorre distinguere tra sostituzione parziale (ritenuta a titolo d’acconto) e sostituzione totale (ritenuta a titolo d’imposta).

La tassazione a titolo d’imposta, in quanto costituisce una deroga alla tassazione progressiva, è tassativamente prevista in un limitato numero di casi, tra questi le ritenute sui redditi di capitale e sulle vincite (artt. 26 e 30, D.P.R. n. 600/1973).

Nell’ambito delle ritenute IRPEF effettuate a titolo d’acconto (ad esempio quelle effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte al lavoratore dipendente), soggetto passivo d’imposta è il sostituito e non il sostituto e, di norma, il rapporto fiscale corre tra il sostituito ed il Fisco, mentre il rapporto di rivalsa che corre tra il sostituto ed il sostituito è un rapporto privatistico e non di diritto tributario (e per questa ragione la giurisprudenza ha chiarito che le liti tra sostituto e sostituito appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario e non delle Commissioni Tributarie.

Si tratta, infatti, di un diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di natura privata cui è estraneo l’esercizio del potere impositivo proprio del rapporto tributario, anche per la forte considerazione che il creditore che riceve un pagamento ridotto può non sapere per quale ragione il debitore non abbia adempiuto integralmente e, quindi, correttamente si rivolge al giudice ordinario) nota1.

Note

nota1

Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative all’esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo (Cass., SS.UU., 8 aprile 2010, n. 8312. Cfr. anche Cass., SS.UU., 26 giugno 2009, n. 15031 e n. 15032).
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