Risoluzione della transazione per inadempimento



Ai sensi dell'art. 1976 cod.civ. , può essere domandata la risoluzione per inadempimento della transazione soltanto se la medesima non è novativa, a meno che, in tal caso, le parti non abbiano espressamente previsto la praticabilità del rimedio in esame. L'ammissibilità della relativa domanda non deve essere oggetto di un'apposita attività processuale della parte, dovendo piuttosto, in quanto attinente alla verifica dell'esistenza delle condizioni dell'azione, essere verificata d'ufficio dal giudice (Cass. Civ., Sez.III, 16715/03).

Nella transazione novativa (Cass. Civ. Sez. II, 10937/96 ) (nella quale cioè si viene a determinare l'estinzione delle precedenti obbligazioni afferenti alle reciproche contrapposte pretese in esito all'insorgenza di un nuovo rapporto nota1), la retroattività degli effetti propria del meccanismo della risoluzione del contratto non potrebbe infatti non ripristinare i rapporti e le obbligazioni preesistenti che si erano estinte. Come è evidente, questa situazione giuridica può comportare problemi notevoli (si pensi al caso di garanzie date da terzi in relazione all'adempimento di obbligazioni estinte in esito all'accordo transattivo).

Conseguentemente, quando la transazione è di tipo novativo, nel caso in cui uno dei contraenti non mantenga fede alle obbligazioni che gli incombono, l'unico strumento di tutela della controparte non inadempiente è costituito dall'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod.civ. ), ovvero dal risarcimento del danno nota2.

Nel caso della transazione semplice (la quale interviene direttamente sui rapporti controversi senza dar vita a diverse obbligazioni), la risoluzione della transazione non sembra possa importare conseguenze diverse da quelle di riportare le parti (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1690/06 ) alla situazione in cui si trovavano prima della stipulazione di essa nota3.

La questione degli effetti dell'intervenuta risoluzione della transazione semplice non è tuttavia così scontata: secondo la tesi logicamente più fondata nota4, l'eliminazione degli effetti della transazione farebbe parallelamente rivivere anche la lite, la quale ben potrebbe condurre ad un giudizio ovvero ad una nuova transazione.

Secondo un'altra teorica occorrerebbe invece distinguere, a seconda del caso in cui l'inadempimento sia attinente ad una prestazione che scaturisce dall'accordo transattivo oppure se abbia a che fare con una prestazione scaturente dalla preesistente obbligazione (vale a dire da quella relativamente alla quale è insorta la situazione litigiosa, attuale o potenziale). Nella prima ipotesi la risoluzione riguarderebbe soltanto la transazione, nella seconda l'eliminazione del contratto propria del rimedio avrebbe ad oggetto anche l'originaria obbligazione nota5.

Note

nota1

Sulla definizione di transazione novativa cfr. Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.77.
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nota2

Così anche Del Prato, voce Transazione, in Enc. dir., p.864.
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nota3

Cfr. Segni, Natura della transazione e disciplina dell'errore e della loro risoluzione, in Riv. dir. civ., I, 1982, p.272.
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nota4

Si veda Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1986, p.380.
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nota5

In questo senso Del Prato, op.cit., p.864.
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Bibliografia

  • DALPRATO, Transazione, Enc.dir.
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986
  • SEGNI, Natura della transazione e disciplina dell'errore e della risoluzione, Riv.dir.civ., I, 1982
  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986

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