Cass. Civ., Sez. III, n. 1690/2006. Transazione novativa e non novativa: estinzione del rapporto.

Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo la c. d. mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti abbiano espressamente od oggettivamente stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 del c.c. sancisce con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, la irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito). Ne consegue che, allorquando venga chiesta da una delle parti la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa correttamente il giudice di merito esamina esclusivamente la posizione di adempienza o meno delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario.

Commento

Viene ribadita la naturale inapplicabilità dell'istituto della risoluzione alla transazione novativa, alla quale si contrappone, inversamente, la possibilità di fruizione del detto rimedio nell'ipotesi di transazione semplice. Il tutto con la precisazione che la permanenza del rapporto originario si manifesta unicamente nell'ipotesi di eliminazione successiva dell'accordo transattivo, esclusa ogni contemporanea operatività dell'uno e dell'altro

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