Codice Civile art. 1672


IMPOSSIBILITA' DI ESECUZIONE DELL'OPERA
1. Se il contratto si scioglie perché l' esecuzione dell' opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell' opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l' opera intera.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1672"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti