Rete di imprese (legge 122/2010)


La nozione di “rete impresa” trae origine dall’art. 4 del D.l. 10 febbraio 2009 (convertito con Legge 09 aprile 2009, n. 33). La predetta norma, intitolata “Aggregazione tra imprese” assumeva in considerazione (ai fini di specifici vantaggi fiscali) tuttavia varie fattispecie, tra le quali la fusione, la scissione, il conferimento d’azienda, senza prevedere alcun nuovo strumento. È con l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n.122 (che ha convertito il D.l. 78/10) che si è fatta strada una del tutto peculiare fattispecie dall’incerto inquadramento giuridico. Ai sensi dell’art. 42 del D.l. 78/10, convertito dalla citata L. 122/10 (il cui I comma già illustra la valenza squisitamente fiscale ed agevolativa delle disposizioni in commento: “alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”) viene emendata la predetta Legge di conversione33/2009, introducendosi all’art. 3 il nuovo comma 4 ter. Il tenore letterale di esso è di per sé esplicativo della nozione di “rete impresa”. Infatti “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.” Fin qui nulla di straordinario. Se si prescinde dalla florilegio verbale, il tutto parrebbe confinato in un’attività negoziale tra soggetti distinti non certo culminante in alcunché di eccezionale.

Fa seguito tuttavia la norma disponendo che “Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. E' chiaro il vero e proprio "salto" di qualità che è stato compiuto con la novellazione. Cosa importa la possibile istituzione di un "fondo patrimoniale comune"?, cosa dire poi della nomina di un "organo comune"? La "rete di imprese" possiede dunque una soggettività distinta rispetto a quella delle entità che la compongono?
Si tratta di un quesito al quale non è agevole rispondere. Occorre analizzare il prosieguo del nuovo art.3 comma 4 ter della L. di conversione 33/2009. La norma parla esplicitamente della misura e dei criteri di valutazione “dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché (delle) regole di gestione del fondo medesimo”. Se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento “può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del codice civile”.
Ciò premesso di "fondo patrimoniale" il codice civile fa menzione al'art. 37 in tema di associazione non riconosciuta (la cui soggettività, un tempo lungamente dibattuta, oggi non è certo più in discussione). Gli artt. 2614 e 2615 cod.civ. fanno invece riferimento alla disciplina del fondo consortile e della responsabilità patrimoniale del consorzio (la cui sogettività non è certo da revocarsi in dubbio). A propria volta l'art. 2447-bis cod.civ. disciplina il patrimonio destinato ad uno specifico affare, istituto introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003.
Proprio quest'ultimo rinvio può essere valorizzato al fine di tentare una qualificazione giuridica della figura. Si può infatti ipotizzare che il legislatore non abbia voluto dar vita ad un nuovo soggetto, bensì semplicemente agevolare la formazione di un patrimonio separato, sulla falsariga di quello di cui all'art. 2447-bis cod.civ., con la particolarità che, diversamente da quest'ultimo, esso farebbe capo non già ad una sola società, ma a più entità, ciascuna delle quali manterrebbe la propria assoluta indipendenza patrimoniale e soggettiva. E' peraltro possibile rammentare che nel condominio (che per la maggioranza degli interpreti non sarebbe dotato di soggettività) esiste un amministratore (che potrebbe esser assimilato ad un "organo comune"). Tuttavia non v'è traccia di un'autonoma disciplina del fondo comune, a differenza di quanto è dato riscontrare nella rete di imprese. Anche in considerazione di questo aspetto, tenuto conto che un'autonomia patrimoniale (tanto più in quanto perfetta) non può non risolversi dal punto di vista soggettivo in altrettanta indipendenza, sembrerebbe maggiormente coerente rappresentare una distinta soggettività della rete di imprese rispetto alle entità che ne assumono parte.

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