Requisiti dell'oggetto del contratto



I requisiti dell'oggetto del contratto, in difetto dei quali l'atto negoziale si palesa nullo (n. 3 art. 1325 cod. civ. ), sono enunciati nell'art. 1346 cod.civ., ai sensi del quale l'oggetto deve essere:

  1. possibile;
  2. lecito;
  3. determinato o determinabile. Giova rilevare che risulta indispensabile la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti enunciati, vale a dire della possibilità, della liceità e di una delle caratteristiche da ultimo previste al n.3 che precede: la determinatezza e la determinabilità.

Questi ultimi si pongono quali requisiti alternativamente ammissibili nota1, dovendosi escludere la validità dell'atto negoziale nella sola ipotesi in cui faccia difetto sia l'uno sia l'altro; in cui, cioè, non esistano criteri di determinazione dell'oggetto.

Determinatezza e determinabilità costituiscono altresì l'elemento di maggior problematicità, avendo in qualche misura a che fare, per quanto attiene ai negozi formali, con il tema dell'ammissibilità della relatio, intesa come possibilità di rinvenire aliunde rispetto al contenuto testuale dell'atto negoziale le specificazioni atte ad identificarne o connotarne l'oggetto.

Note

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Santini-Bortolus, L'oggetto, in I contratti in generale, vol.VI, Torino, 2000, p.138.
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Bibliografia

  • SANTINI BORTOLUS, L'oggetto, Torino, I contratti in generale, VI, 2000


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