Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 62


RELAZIONI CON LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi, nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

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