Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 42


SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

L’organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.

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