Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 22


SCELTA DI LEGGE

1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.
3. La validità sostanziale dell’atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.
4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 22"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti