Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 1


CAPO I Ambito di applicazione e definizioni (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
b) la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 26;
c) le questioni riguardanti la scomparsa, l’assenza o la morte presunta di una persona fisica;
d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
e) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;
f) la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;
g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera i);
h) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;
i) lo scioglimento, l’estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;
j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;
k) la natura dei diritti reali;
l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

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