Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 80


ELABORAZIONE E SUCCESSIVA MODIFICA DEGLI ATTESTATI E DEI MODULI DI CUI AGLI ARTICOLI 46, 59, 60, 61, 65 E 67

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 80"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti