Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 8


CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO APERTO D’UFFICIO IN CASO DI SCELTA DI LEGGE

L’organo giurisdizionale che ha aperto d’ufficio un procedimento in materia di successioni ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22.

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