Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 67


RILASCIO DEL CERTIFICATO

1. L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:
a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.
2. L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell’emissione del certificato.

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