Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 57


ASSENZA DI GARANZIE, CAUZIONI O DEPOSITI

Alla parte che chiede il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell’esecuzione.

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