Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 32


PRESUZNIONE DI CONFORMITÀ AI REQUISITI RELATIVI AGLI ORGANISMI NOTIFICATI
In vigore dal 1 agosto 2024

1. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all'articolo 31 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.

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