CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTIIn vigore dal 1 agosto 20241. Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:
a) la documentazione tecnica di cui all'articolo 11;
b) la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17;
c) la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile;
d) le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile;
e) la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce le condizioni alle quali la documentazione di cui al paragrafo 1 resta a disposizione delle autorità nazionali competenti per il periodo indicato in tale paragrafo nel caso in cui il prestatore o il rappresentante autorizzato stabilito nel suo territorio fallisca o cessi la sua attività prima della fine di tale periodo.
3. I fornitori che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, conservano la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione conservata a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.