Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 80


abrogato
[1. Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel «Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi» di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.
(Così sostituito dall'art. 70, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).
1-bis. Il bollettino può essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici.
(Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447)

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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