Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 53


abrogato
[1. Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali (Comma così modificato dall'art. 50, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).
2. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata, indicate nel richiamato art. 71, e ogni altra disposizione di tale articolo.
3. La Commissione provvede con sue sentenze motivate, udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.
4. Nella materia dei marchi d'impresa hanno altresì applicazione le altre disposizioni del richiamato art. 71 e quelle dei successivi artt. 72 e 73 del medesimo R.D. 29 giugno 1939, n. 1127].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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