Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 40


abrogato
[1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
(Articolo così sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 e successivamente corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1993, n. 99)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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