Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 30


abrogato
[1. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio, prima della registrazione invierà l'esemplare del marchio e quant'altro potrà occorrere, alle Amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nell'articolo seguente ((Comma così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).
2. L'Ufficio ha facoltà di provvedere ai termini del precedente comma in ogni caso di cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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