Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 97


COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
(Articolo sostituito dall’ art. 82, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 17, comma 1, lett. g), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

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