Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 186


RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO
1. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
3. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
4. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
(Articolo così sostituito dall’art. 17, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 186"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti