Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 170


CAPO III Dei provvedimenti immediati (SCRITTURE CONTABILI)
1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

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