Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 159


abrogato CONCORDATO
[1. La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.
2. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.
3. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame].
(Articolo abrogato dall'art. 140, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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