Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 36


Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi originali per ricevere gli atti successivi.

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