Quando si verifica alcuno dei casi indicati negli artt. 130, comma primo, e 446 del libro primo del codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore della Repubblica, può ordinare che siano redatti, se possibile, gli atti omessi e siano rifatti quelli distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate di almeno quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.
La precedente disposizione si applica anche per la formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si sono tenuti i registri di matrimonio e in quelli previsti nell'art. 130, comma secondo, del libro primo del codice civile, purché risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.