Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 91


Tra le spese che il notaro deve indicare nella nota di cui all'art. 77 della legge, sono da comprendersi e vanno segnate distintamente anche le tasse dovute all'archivio; e, quando ne sia il caso, l'importo della copia da servire per uso dell'ufficio del registro e di quella per uso di voltura.
Il notaro può comprendere nella nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese, le somme che anticipa per la registrazione dell'atto e per le eventuali operazioni ipotecarie ed altre derivanti dall'atto stesso, e delle quali sia stato incaricato dalle parti.

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