Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 273


La notificazione degli atti indicati negli artt. 152 , capoverso 1°, e 155 , capoverso 2°, della legge, è fatta per lettera raccomandata, e, nel caso di non comparizione, è rinnovata a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede il notaro.
La notificazione delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello deve essere fatta sempre a mezzo di ufficiale giudiziario.

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