Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 269


Se il provvedimento del Consiglio notarile è impugnato dal pubblico ministero il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all'art. 149 , capoverso, della legge.
Il presidente del Tribunale, dopo aver richiamati documenti relativi al giudizio e chiesto al Consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero, nomina un giudice per riferirne in Camera di Consiglio nel giorno stabilito nel decreto.
Copia del ricorso e del decreto è notificata, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'incolpato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione.

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