Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 263


Il notaro inabilitato nei casi contemplati dagli artt. 139 e 140 della legge può chiedere di essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni, quando siano cessati i motivi della inabilitazione.
La domanda deve essere diretta al presidente del Tribunale civile del distretto, a cui appartiene il notaro, e corredata dei necessari documenti; il Tribunale delibera, previo parere del Consiglio notarile e udito il pubblico ministero.

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