Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 257


Il verbale relativo alle ispezioni di cui al precedente articolo è compilato in doppio esemplare e deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 253 del regolamento. Inoltre per ogni giro d'ispezione periodica deve essere redatta, ove sia necessaria, una relazione.
Gli ispettori superiori, completata la verificazione, trasmettono al Ministero di grazia e giustizia uno degli esemplari del verbale, e depositano nell'archivio notarile del distretto l'altro esemplare. A cura poi del conservatore se ne faranno immediatamente due copie, da trasmettere l'una al procuratore del Re, per gli effetti di cui all'art. 254 del regolamento stesso, e l'altra al presidente del Consiglio notarile.

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