Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 254


Il procuratore del Re, esaminati i verbali delle ispezioni e promossi i provvedimenti disciplinari per le eventuali contravvenzioni rilevate trasmette al procuratore generale, non più tardi del 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'andamento generale del servizio notarile nel distretto; ed il procuratore generale, a sua volta, con rapporto particolareggiato informa il Ministro di grazia e giustizia dell'esito delle operazioni in tutti i distretti notarili compresi nella giurisdizione della Corte di appello.
Tale rapporto dovrà essere trasmesso non oltre il 31 agosto di ogni anno.

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