Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 251


Il notaro, che nel termine prefissogli non adempia all'obbligo della presentazione degli atti, repertori e registri per la ispezione, deve essere denunziato a cura del presidente del Consiglio notarile, al procuratore del Re per il provvedimento della sospensione, ai sensi dell'art. 128 , primo capoverso della legge.
I notari possono esigere ricevuta degli atti da loro presentati alla ispezione, producendo una doppia nota in carta libera nella quale indicheranno il numero progressivo, la data e la natura di ogni atto e specificheranno i repertori ed i registri esibiti. Eseguito il riscontro, il segretario del Consiglio notarile o chi ne fa le veci e, nel caso previsto dall'art. 140 del presente regolamento, il conservatore dell'archivio sussidiario [3] restituiscono al notaro una delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato dell'avvenuta presentazione.

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