Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 156


Le copie degli atti privati, gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, le copie autentiche trasmesse dai conservatori delle ipoteche, i contratti originali di affrancazione stipulati dagli uffici demaniali e le copie di convenzioni stipulate dai segretari comunali o da alti pubblici ufficiali (art. 106 , nn. 1, 4, 8, 9 e 10 della legge) sono conservati in scaffali diversi da quelli destinati per gli atti e per le copie notarili, ed in scompartimenti rispettivamente distinti; e vanno riuniti in fascicoli, in ordine progressivo.
Tale ordine è dato: per le copie degli atti privati, dal numero della registrazione; per gli atti esteri, dal numero di annotazione nel repertorio dell'archivio; per le copie autentiche che trasmettono i conservatori degli uffici delle ipoteche dalla data della loro presentazione ai detti uffici; per i contratti originali di affrancazione e per le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali ed altri pubblici ufficiali, dalla data di stipulazione.
I fascicoli debbono essere cuciti e, a seconda dei casi, rilegati in volumi, a norma dell'art. 153 del presente regolamento, oppure custoditi in apposite cassette.

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