Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 154


L'indice generale dei notari, di cui all'articolo 114 della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito degli atti in archivio.
L'indice generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.
Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari. Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 153 del presente regolamento.

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