Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 151


Nel compilare l'inventario ai sensi dell'art. 107 della legge, devono osservarsi le norme seguenti:
quanto ai volumi di atti, registri, repertori ed indici, si accerta il loro numero, lo stato generale di essi e il numero progressivo del primo e dell'ultimo atto contenuti in ogni singolo volume: in caso di dubbio della regolare numerazione o di evidente manomissione dei volumi, si accerta anche il numero dei fogli;
quanto agli atti sciolti, deve indicarsene il numero complessivo oltre al numero con cui ciascun atto è annotato a repertorio.
Rinvenendosi testamenti olografi affidati fiduciariamente al notaro, ognuno di essi va chiuso in involucro suggellato e sottoscritto dagli intervenuti all'inventario; e tanto di essi quanto degli altri testamenti i quali si trovino tuttora in fascicoli distinti, ai sensi dell'art. 61 della legge, si deve compilare un elenco a parte, in carta libera, e da non sottoporsi a registrazione firmato in margine dei fogli intermedi ed in fine da tutti gli intervenuti. Nel verbale d'inventario si fa constare del numero complessivo dei testamenti di cui nell'elenco; il quale non va allegato al verbale ma deve essere conservato con i fascicoli distinti predetti.

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