Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 150


Qualora il conservatore dell'archivio sia assente o legittimamente impedito, potrà eseguire tutte le operazioni di cui all'articolo precedente, compreso anche il ritiro ed il deposito degli atti in archivio, l'impiegato di archivio o il notaro che sia delegato a norma dell'art. 112 della stessa legge.
Se nel corso delle operazioni dell'inventario avvenga di dover procedere all'apertura di un testamento, al rilascio di copie, estratti o certificati, od al compimento di qualsiasi altro atto dipendente da quelli del notaro per cui si procede e che non ammette dilazione, può il conservatore dell'archivio compiere l'atto richiesto. Tale facoltà spetta anche all'impiegato di archivio delegato, quando abbia i requisiti di notaro; altrimenti verrà incaricato per il compimento dell'atto un notaro esercente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 150"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti