Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 149


Nel caso di morte, di rimozione, di destituzione o di dispensa di un notaro per infermità od altra causa qualunque che gli impedisca lo esercizio, il pretore del mandamento, non appena abbia apposto i sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile in conformità al disposto dell'art. 39 della legge, ne informa il presidente del Consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio, fissando, almeno cinque giorni prima, il giorno e l'ora per la rimozione dei sigilli e per l'inventario degli atti, dei repertori e delle altre carte del notaro.
Non debbono essere inventariate le carte che non hanno attinenza con l'esercizio professionale: debbono essere compresi nell'inventario i testamenti olografi consegnati fiduciariamente al notaro.
Deve poi il conservatore, eseguita la ispezione e verificazione prescritta dall'art. 108 della legge, completare e regolarizzare, quando sia possibile, gli atti che si trovino incompleti ed irregolari; riordinare gli atti stessi, i repertori e le altre carte notarili che siano in disordine, e formare gli indici, se i volumi ne siano sprovvisti.
Le spese per il completamento e la regolarizzazione degli atti, nonché per il riordinamento degli atti stessi, dei repertori e delle altre carte notarili e per la formazione degli indici, sono a carico del notaro dispensato o rimosso, o dei suoi eredi in caso di morte.
(comma abrogato).

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