Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 145


Il deposito delle copie autentiche, che i conservatori delle ipoteche debbono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3196 (art. 106 , n. 8 della legge), è eseguito di anno in anno nel mese di dicembre, nei modi di cui all'art. 109 del presente regolamento.
Le stesse norme si osservano per il deposito dei contratti originali di affrancazione, che gli uffici demaniali debbono eseguire, in conformità all'art. 106 , n. 9, della legge. Tale deposito avviene nel mese di marzo per gli atti riguardo ai quali il quinquennio dalla stipulazione siasi compiuto nel mese di dicembre precedente.

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